Startup e PMI innovative: quali sono i requisiti e le agevolazioni previste

Redazione BacktoWork 19/01/2022

Le imprese innovative di nuova o recente costituzione godono di un quadro normativo di riferimento ad esse specificamente dedicato in materie come la semplificazione amministrativa, la disciplina del lavoro e societaria, le agevolazioni fiscali, il diritto fallimentare, oltre che nell’accesso ai finanziamenti e al mercato dei capitali. Un insieme di regole (e di deroghe alla normativa generale) che risponde all'esigenza di favorire la nascita e i primi passi di una particolare tipologia di impresa che, soprattutto nelle fasi iniziali di vita, ha la necessità di non essere appesantita da troppi oneri e di potersi muovere con una certa flessibilità e agilità.

Larga parte di queste misure sono estese anche alle PMI innovative, che possono essere considerate un successivo stadio evolutivo delle startup diventate imprese mature e pronte alla fase di crescita consolidata. 

L’atto costitutivo: dal notaio con procedura semplificata

La possibilità - prevista inizialmente - di costituire una startup innovativa con un atto online senza l’intervento del notaio è stata bocciata, nel marzo del 2021, dal Consiglio di Stato poiché, secondo la pronuncia, l’assenza del professionista non conferiva alla procedura le necessarie garanzie.

Successivamente è intervenuta una sorta di sanatoria, contenuta nel Decreto Semplificazioni (dl 77/2021), in base alla quale le startup innovative costituite online prima della sentenza risultavano comunque legittime.

A fine 2021, è stata recepita la direttiva europea che introduce una nuova procedura che semplifica l’atto, prevedendo anche sconti sull’onorario del notaio nel caso in cui vengano utilizzati i modelli standard, ma che comunque richiede la sua presenza

I requisiti 

Per ottenere lo “status” di startup innovativa e poter beneficiare dei vantaggi previsti dall'ordinamento italiano, l’impresa deve rispettare precisi requisiti ed essere iscritta alla relativa sezione speciale del Registro delle Imprese presso le Camere di Commercio

Una startup innovativa è una società di capitali costituita da non più di 60 mesi, che ha come “oggetto sociale esclusivo o prevalente lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico”.

Le azioni della società, o le quote rappresentative del suo capitale sociale, non devono essere quotate su un mercato regolamentato né su un sistema multilaterale di negoziazione.

Da un punto di vista più strettamente finanziario, deve avere un valore totale della produzione annua - risultante dall’ultimo bilancio approvato - non superiore a 5 milioni di euro, non aver distribuito e non distribuire utili, e non essere costituita da fusione, scissione o a seguito di cessione di azienda o ramo di azienda.

Inoltre è richiesto il possesso di almeno una delle seguenti caratteristiche:

  • spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15% del maggior valore tra costo e valore totale della produzione
  • almeno i 2/3 dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale, oppure 1/3 di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata
  • un brevetto registrato (privativa industriale) inerente all’oggetto sociale e all’attività dell’impresa.

I vantaggi

L’ampia gamma di facilitazioni include la possibilità di impostare una disciplina del lavoro e una gestione societaria flessibili, diversi alleggerimenti burocratici, vantaggi fiscali, piani di incentivazione in equity. 

Alle startup innovative costituite in forma di Srl è consentito di creare categorie di quote dotate di particolari diritti (ad esempio, si possono prevedere categorie di quote che non attribuiscono diritti di voto o che ne attribuiscono in misura non proporzionale alla partecipazione). Possono remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option) e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. Inoltre, hanno la possibilità di offrire al pubblico quote del capitale sociale.

A tal proposito, nel 2013 l’Italia ha regolamentato il mercato dell’equity crowdfunding, anche attraverso la creazione di un apposito registro di portali online autorizzati, sotto la responsabilità di Consob, l’Autorità di vigilanza dei mercati finanziari.

Inizialmente prevista per le sole startup innovative, la raccolta di capitali tramite campagne di equity crowdfunding su portali autorizzati è stata gradualmente estesa dapprima (2015) alle PMI innovative, agli OICR e alle società di capitali che investono prevalentemente in startup e PMI innovative; poi, con la Legge di Bilancio 2017, a tutte le piccole e medie imprese italiane. 

Nell'ambito della disciplina del lavoro, le startup innovative - al pari delle altre imprese - possono assumere personale con contratti a tempo determinato, della durata massima di 24 mesi. Tuttavia, all’interno di questo arco temporale, i contratti potranno essere anche di breve durata e rinnovati più volte, senza i limiti sulla durata e sul numero di proroghe previsti dalla norma generale. Inoltre, a differenza di quanto avviene per le altre imprese, le startup innovative con più di 5 dipendenti non sono tenute a stipulare un numero massimo di contratti a tempo determinato calcolato in rapporto al numero di contratti a tempo indeterminato attivi. 

Dal momento della loro iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese sono esonerate dal pagamento dell’imposta di bollo e dei diritti di segreteria, nonché dal pagamento del diritto annuale dovuto in favore delle Camere di commercio. Tali agevolazioni hanno durata di cinque anni e sono comunque condizionate alla permanenza dell’impresa all’interno della sezione speciale. 

Deroghe per perdite sistematiche e “Fail Fast”

Le startup innovative non sono soggette alla disciplina delle società di comodo e delle società in perdita sistematica. Pertanto, nel caso conseguano ricavi “non congrui” oppure siano in perdita fiscale sistematica, non scattano nei loro confronti le penalizzazioni fiscali previste per le cosiddette società di comodo, come ad esempio l’imputazione di un reddito minimo e di una base imponibile minima ai fini Irap, l’utilizzo limitato del credito IVA o l’applicazione della maggiorazione Ires del 10,5%.

Possono inoltre contare su procedure più rapide e meno gravose rispetto a quelle ordinarie per concludere le proprie attività, con l’esonero dalle procedure di fallimento, concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

La trasformazione in PMI innovative

In caso di successo, le startup innovative diventate mature che continuano a caratterizzarsi per una significativa componente di innovazione possono trasformarsi in PMI innovative, continuando a mantenere l’iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese e a beneficiare della gran parte delle misure previste per le startup innovative


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